Valle del Sacco, stop al processo.
Comunicato Stampa
Rete per la Tutela della Valle del Sacco (Retuvasa)
Unione Giovani Indipendenti (UGI)
Valle del Sacco, stop al processo.

Il Giudice, però, ha ripreso come esempio la sentenza della Corte Costituzionale, la n. 143 del 28.05.2014, che dichiarava illegittima la disparità dei termini di prescrizione tra incendio doloso e incendio colposo, più lunghi per quest’ultimo di minore rilevanza rispetto al primo.
Prima della Legge ex Cirielli il disastro doloso prevedeva tempi di prescrizione di 12 anni elevabile a 15 anni per la presenza di atti interruttivi; quello colposo era di 6 anni elevabile a 7 anni e 6 mesi.
Con l’introduzione del comma 6 la prescrizione diventa di un massimo di 15 anni per entrambi i reati.
Con la Legge ex Cirielli i termini di prescrizione sono stati resi univoci per entrambi i tipi di reato e ciò può andare a travalicare il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Questa è l’eccezione della difesa.
Di fatto le vicende oggetto del presente processo si pongono a cavallo tra le due discipline della prescrizione succedutosi nel tempo, tra il 2005 e il 2008, prima e dopo la Legge ex Cirielli.
Per quanto riguarda la condotta degli imputati se la Corte Costituzionale dovesse dichiarare illegittimo il comma 6 dell’articolo 157, i termini di prescrizione tornerebbero a 7 anni e 6 mesi, di conseguenza i reati sarebbero prescritti, anche quelli con condotta colposa del 2008.
Inoltre nel decadimento del processo potrebbe ancora intervenire la verifica della data di consumazione del reato che se ricondotta ad anni antecedenti riportati nel capo di imputazione, renderebbe prescritte alcune condotte rilevanti ascrivibili agli imputati, con conseguente decadimento.
Come ci si può rendere conto la materia è abbastanza complessa, di certo è che il processo viene rimandato in decisione alla Corte Costituzionale, con notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati.
L’unico dato positivo è che vengono sospesi i termini di prescrizione, quindi le parti civili sotto questo profilo sono salvaguardate.
Tuttavia nelle more della decisione tante cose potrebbero succedere, se ad esempio dovesse cambiare il Giudice, l'intera istruttoria dibattimentale dovrebbe essere rinnovata e in quel caso la prescrizione non sarebbe sospesa.
In conclusione, essendo tale questione già stata proposta alla Corte Costituzionale in altri procedimenti, le parti civili confidavano che il Tribunale l’avrebbe ritenuta infondata per consentire la prosecuzione del processo. Una simile soluzione non avrebbe infatti determinato alcun pregiudizio alla difesa degli imputati e avrebbe salvaguardato la posizione delle parti civili.
Ciò non è stato.
A questo punto è da valutare se non sia davvero il caso di trasferire le azioni delle parti civili nella sede a loro deputata, vale a dire il Tribunale civile e anche nei confronti di soggetti che non sono stati minimamente sfiorati dalle indagini, ma che hanno certamente una grande responsabilità per quanto i cittadini della Valle del Sacco hanno dovuto e continuano a subire.
Valle del Sacco, 10.01.2016
Valle del Sacco, fondi e priorità per la bonifica.
COMUNICATO STAMPA
RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO
Valle del Sacco. Cosa c’è da fare dopo la perimetrazione del SIN?

Dopo un anno e mezzo di stop alle attività di bonifica a causa del declassamento dell’ex SIN, dopo un anno per maturare la perimetrazione del nuovo SIN, ci ritroviamo ancora con la famigerata area ARPA2 del sito industriale di Colleferro da mettere in sicurezza, nonché con i barrieramenti idraulici lasciati nell’abbandono amministrativo. Il depuratore di Anagni, gioiellino finalmente terminato dopo tempi biblici e dispendio faraonico di risorse, non è ancora in funzione a causa del mancato allaccio delle industrie, che non hanno alcuna intenzione di collegarvisi. I terreni agricoli ripariali sono ancora contaminati e l’evidenza sperimentale sinora maturata relativamente all’applicazione di sistemi di fitorimedio può dirsi interessante, ma ben lungi dal poter diventare in tempi brevi operativa e dal prospettarsi come pratica sostenibile economicamente e soprattutto ambientalmente, ovvero non foriera di ulteriori fattori inquinanti.
Per quanto riguarda il residuo di fondi non utilizzati dall’ex Ufficio Commissariale, si tratta di ulteriori 10 milioni di euro circa, da destinare esclusivamente a progetti già approvati, in particolare la bonifica del sito ARPA2.
Ulteriori 10 milioni di euro circa sono parte della dotazione dell’ex Ufficio Commissariale, a titolo di crediti maturati e non ancora liquidati, dovuti soprattutto dagli uffici regionali che gestiscono i fondi comunitari.
- l’avvio del percorso di Messa In Sicurezza di Emergenza della discarica di rifiuti tossici denominata ARPA2, con relativa bonifica;
- lo sblocco dell’autorizzazione allo scarico del sistema di barrieramento idraulico a protezione delle falde nel sito industriale di Colleferro, previe necessarie modifiche strutturali del sistema di collettamento acque;
- la verifica idrologica degli argini del fiume Sacco, con successivo rafforzamento nelle aree a rischio di esondazione, scongiurando nei limiti del possibile e di quanto ambientalmente opportuno il nuovo riversamento sulle fasce ripariali del contaminante beta-HCH persistente nel sedimento fluviale;
- l’aggiornamento della caratterizzazione di tutte le fasce agricole ripariali, ferma al 2008, indispensabile per la ridefinizione dei perimetri di interdizione all’utilizzo agricolo e zootecnico;
- la decontaminazione delle aree agricole ripariali ancora inquinate, con tecniche ad emissioni zero;
- la messa in funzione dell’impianto di depurazione di Anagni, risolvendo la questione del mancato allacciamento delle industrie dell’area ASI;
- la continuazione del servizio di Sorveglianza Epidemiologica territoriale.
Questo in generale. Va però ricordato che il nostro SIN è particolarmente complesso e che, a parte il fiume inquinato come elemento unificante, esso è costituito da una serie di macro e microaree, ognuna delle quali presenta una propria specificità e una propria storia.
Stabilire le relative priorità richiede dunque un lavoro di concertazione e organizzazione, la costituzione di tavoli di lavoro per ogni diversa situazione. Considerato lo stato delle risorse tecniche, umane e finanziarie, nonché le carenze organizzative e la mancanza di coordinamento tra soggetti istituzionali centrali e periferici, è necessaria un’iniziativa che parta dal rapporto tra reti associative e amministrazioni locali. Indispensabile infine che si arrivi all’attivazione di una cabina di regia incentrata sulla massima collaborazione tra Enti e Associazioni ai vari livelli, con un centro di coordinamento che ponga in primo piano la trasparenza e la condivisione delle conoscenze.
Valle del Sacco, 22.12.15
Valle del Sacco: perimetrazione del SIN completata dagli enti, ora tocca ai privati
COMUNICATO STAMPA
RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO
Valle del Sacco: perimetrazione del SIN completata dagli enti, ora tocca ai privati

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 19.05.05, a seguito del rilevamento in un campione di latte proveniente da un’azienda bovina, situata nel Comune di Gavignano, di concentrazioni di betaesaclorocicloesano (beta-HCH) superiori al limite consentito dalla normativa comunitaria, dichiarava lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella Valle del Sacco. Il sottoprodotto del lindano, interrato nella zona industriale di Colleferro tra gli anni Settanta e Ottanta, in un’area per cui la Regione Lazio aveva pianificato la bonifica già a metà degli anni Novanta, mai effettivamente iniziata, era infine confluito nel fiume Sacco, contaminando il sedimento fluviale e la fascia ripariale, per circa 60 km, in buona parte afferenti al Frusinate.
Originariamente si includeva nell’area emergenziale, affidata alle competenze di un apposito Ufficio Commissariale per l’Emergenza della Valle del Sacco (UCE), la fascia ripariale del territorio dei Comuni di Colleferro, Segni e Gavignano (RM) e di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino (FR). A partire dal 31.10.10, le competenze dell’UCE si estendevano alle aree agricole-ripariali dei Comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Pofi, Castro dei Volsci, Ceprano e Falvaterra, sino alla confluenza del Sacco con il Liri. Lo stato di emergenza veniva prorogato con 7 successivi DPCM, fino al 31.10.12.
Si produceva peraltro una curiosa sovrapposizione di competenze.
Da una parte l’area emergenziale, per cui erano attribuite ad apposito UCE, in via esclusiva, le competenze in relazione alla grave e accertata presenza di fitofarmaci organoclorurati nella catena alimentare.
Dall’altra, il SIN “Bacino del fiume Sacco”, perimetrato dal MATTM con DM 31.01.2008, comprendente un’area vastissima del bacino imbrifero del Sacco, da Valmontone (RM) sino al sud del Frusinate, escludente però i 9 Comuni originari di competenza dell’UCE.
Nonostante l’inaccettabile dilatazione dei tempi, richiesta soprattutto dalla difficoltà di coordinare i vari enti coinvolti, si può considerare positivamente l’attività dell’UCE di caratterizzazione e di parziale messa in sicurezza della fonte della contaminazione, realizzata da tecnici di elevata competenza, che però è stata ulteriormente ritardata dall’interruzione dell’attività dell’ente imposta alla fine del 2012.
Per quanto riguarda l’obiettivo ultimo della risoluzione dell’emergenza, ovvero la bonifica delle aree ripariali del fiume Sacco, a storica vocazione agro-zootecnica, si può dire che, nonostante l’interesse delle attività sperimentali condotte, esso sia stato finora completamente disatteso.
Se i risultati ottenuti nell’area di competenza dell’UCE possono dunque ritenersi nel complesso insoddisfacenti e soprattutto non tali da consentire la prematura conclusione delle sue attività, ancora più sconfortanti sono stati quelli relativi all’area di competenza ministeriale.
Un effetto esiziale sulla continuità delle azioni di bonifica è stato poi esercitato dalla contemporanea (2012) azione normativa del MATTM, volta alla ridefinizione dei parametri istitutivi dei SIN, che ha comportato la declassificazione, tra gli altri, di quello della Valle del Sacco (11.01.13), con conseguente trasferimento della competenza alla Regione.
Contro tale provvedimento ricorreva la Regione Lazio, con la nostra associazione ad adiuvandum. Con Sentenza n. 7586 del 20.03.14, esecutiva il 17.07.14, il TAR del Lazio riconosceva le ragioni dei ricorrenti. Si potevano così finalmente riprendere le attività volte alla bonifica.
La rinnovata titolarità del MATTM sul SIN, comprendente, lo ricordiamo, l’intero bacino imbrifero del fiume Sacco, ha riproposto l’esigenza di un’adeguata perimetrazione delle aree oggetto di bonifica, che, considerata anche la sostanziale inefficienza delle precedenti attività dell’ente in convenzione con Arpa e Regione Lazio, si traduceva in un ripartire quasi da zero. Tale situazione, evidentemente paradossale, presentava d’altra parte ovvie opportunità.
La nuova perimetrazione del sito può consentire infatti, grazie a un’azione ministeriale ben più energica della pregressa, nonostante risorse umane e finanziarie assai limitate, la bonifica non solo del territorio inquinato da beta-HCH, ma anche di numerose aree industriali molto estese, interessate da molteplici contaminazioni negli scorsi decenni. Un territorio di straordinaria complessità, la cui gestione, altrettanto complessa, richiederà risorse, pianificazione e organizzazione adeguate per avviare il suo strutturale risanamento.
C’è voluto oltre un anno per giungere a questa prima conclusione, che va senza dubbio salutata con soddisfazione. Un tempo così lungo è giustificato non solo dalla necessità di delimitare tante diverse situazioni rispetto ai territori circostanti non contaminati, ma anche dalla difficoltà a coordinare tra loro tutte le istituzioni coinvolte - Comuni, Province, Regione, Ministero, organi di ricerca, controllo e preposti alla tutela della salute pubblica - in assenza di strumenti e metodologie consolidate necessarie a condividere le conoscenze e le corrette informazioni, nonché per garantire la comunicazione in tempi rapidi e realizzare una pianificazione efficace dei lavori.
In sintesi, si può rilevare ancora, come in passato, la mancanza della centralizzazione e della effettiva condivisione di tutte le informazioni relative al SIN, per consentire a ogni livello istituzionale di fare fronte ai propri compiti e rendere i cittadini consapevoli di una realtà che ne influenza gravemente salute e qualità della vita, dunque capaci di intervenire sulle decisioni.
Il percorso non è però ancora concluso. La parte pubblica ha chiuso sulla perimetrazione, ora questa deve essere sottoposta, a carico delle amministrazioni comunali, a tutti i privati le cui proprietà catastali rientrino entro quei confini. Si intuisce che questa operazione non sarà priva di complicazioni. Peraltro, su nostra sollecitazione la Regione si farà carico di convocare una riunione con le amministrazioni per condividere le modalità operative per condurla in porto.
Solo dopo la conclusione di quest’ultima fase verrà emesso il decreto che sancirà la nascita del nuovo SIN. La sua complessità richiederà di stabilire diversi tavoli di lavoro per affrontare le specificità delle diverse aree, necessità già rilevata durante l’ultima conferenza. Tutti sono perfettamente consapevoli del fatto che le risorse messe a disposizione sono assolutamente inadeguate per realizzare il risanamento di tutti i siti contaminati.
Durante questi lunghi mesi di lavoro è stato del tutto evidente come soprattutto le associazioni - Retuvasa in particolare - conservino memoria ragionata di tutto il percorso amministrativo pregresso, nonché pieno possesso del relativo quadro di informazioni, a fronte dell’inadeguatezza di non poche amministrazioni.
Se è positivo il risultato raggiunto con la nuova perimetrazione, è necessario chiudere velocemente l’ultima fase per arrivare al decreto istitutivo del SIN. Ancor di più è necessario costruire mobilitazione e organizzazione dei cittadini e delle amministrazioni locali, sulla base di una piena condivisione di informazioni e conoscenze. É l’unica condizione per affrontare un percorso che si prospetta sicuramente difficile, anche perché il risanamento dei siti inquinati non vede una grande mobilitazione di risorse economiche ed organizzative da parte delle istituzioni.
A breve, in un apposito e distinto comunicato, ci soffermeremo sulla questione delle risorse economiche già disponibili e reperibili per la bonifica e sulle azioni prioritarie a nostro avviso da intraprendere.
Valle del Sacco, 19.12.15
Valle del Sacco: IARC, Lindano, DDT e Betaesaclorocicloesano
Comunicato Stampa Retuvasa
Valle del Sacco, lo IARC dice che il Lindano può provocare cancro, il Betaesaclorociclosano è un suo sottoprodotto.

Questa sostanza è stata riscontrata, dagli studi epidemiologici, in un’alta percentuale di popolazione, 137 persone su 246 nella prima indagine, confermata nel rapporto di sorveglianza successivo su un numero più rappresentativo di campioni, circa 800.
In un estratto dall’Istituto Superiore di Sanità: il beta-esaclorocicloesano (β-HCH) è uno degli isomeri dell’esaclorocicloesano. E’ una sostanza organica clorurata persistente, sottoprodotto della produzione dell’insetticida lindano (γ-HCH) che è stato ampiamente usato durante gli anni ‘60 e ’70. Per le sue proprietà lipofiliche e la persistenza nell’ambiente, il β-HCH può provocare fenomeni di bioaccumulo e biomagnificazione nella catena alimentare.
Fino a ieri: studi su animali hanno dimostrato che i pesticidi organoclorurati, incluso il β-HCH, sono neurotossici, causano stress ossidativo e danneggiano il cervello. Studi sull’uomo hanno evidenziato che il β-HCH e gli altri isomeri vengono rapidamente assorbiti dal tratto gastrointestinale, attraversano la placenta e si trasferiscono nel latte.
Per semplificare gli studi correlati alle sostanze HCH si affermava che queste sostanze erano tossico nocive: la IARC aveva classificato gli HCH nel gruppo 2B (possibile cancerogeno) sulla base di evidenza inadeguata di cancerogenicità nell’uomo e di evidenza sufficiente (per il grado tecnico e per l’isomero α) o limitata (per gli isomeri β- e γ-HCH) negli animali.
Oggi non più.
L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha valutato la cancerogenicità del insetticidi gamma-esaclorocicloesano (lindano) e diclorodifeniltricloroetano (DDT) e l'erbicida acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D), (quest’ultimo non insistente nel nostro territorio).
Dopo aver accuratamente esaminato la più recente letteratura scientifica disponibile, un gruppo di lavoro di 26 esperti provenienti da 13 Paesi si sono riuniti il 23 giugno 2015 e hanno classificato il lindano come “cancerogeno per l'uomo” (gruppo 1) “E’ stata riscontrata una sufficiente evidenza della cancerogenicità del lindano per il linfoma non-Hodgkin (NHL).”.
Il DDT, invece, è stato classificato come “probabilmente cancerogeno per l'uomo” (gruppo 2A), sulla base di prove sufficienti può provocare il cancro negli animali da esperimento con limitata evidenza di cancerogenicità per l'uomo.
Gli studi epidemiologici hanno trovato associazioni positive tra esposizione al DDT e NHL, cancro ai testicoli e cancro del fegato. E’ stata provata anche una forte evidenza sperimentale che il DDT può provocare danni al sistema immunitario e agli ormoni sessuali.
Ci troviamo quindi di fronte ad una evoluzione in negativo sui possibile effetti da esposizione al pesticida prodotto dalla Snia BPD nei passati decenni, sotterrato nel comprensorio industriale di Colleferro, migrato nel fiume Sacco le cui acque utilizzate per irrigare i campi hanno determinato bioaccumulo nel ciclo alimentare, di conseguenza in quello biologico.
A questo punto si potranno e si dovranno fare ulteriori ricerche per spiegare gli alti tassi di incidenza tumorali descritti negli studi epidemiologici e utilizzati dallo studio SENTIERI, tenendo sempre presente che a Colleferro i pesticidi e di conseguenza gli scarti industriali si accompagnavano con le produzione chimico e belliche, oltre all’amianto utilizzato per le carrozze ferroviarie.
Lo studio SENTIERI nel 2011 concludeva così: nel complesso nel SIN del Bacino Idrografico del Fiume Sacco si è osservato un eccesso di mortalità per tutte le cause.
Siamo consapevoli del fatto che l’accumulo di evidenze sugli effetti dell’inquinamento delle matrici ambientali sulla salute umana può produrre l’effetto paradossale di una crescente rimozione di problemi che non si possono affrontare individualmente o nel privato dell’ambito familiare.
Questa considerazione ci riporta alla necessità di avere un sistema sanitario che ci permetta di condividere le esperienze e le conoscenze, la salute e la malattia, un sistema sanitario che si apra alla partecipazione dei cittadini, che apra le proprie porte e sia trasparente nel suo funzionamento, in ogni sua articolazione dai medici di base, agli ambulatori ai reparti ospedalieri più sofisticati.
La relazione è parte della cura, i nostri corpi non sono macchine da riparare, la prevenzione è possibile se è condivisione delle pratiche e delle conoscenze, coordinamento tra tutte le funzioni sanitarie.
Ciò non è possibile se una logica aziendalistica è dominante nella ristrutturazione del sistema sanitario regionale e nuovi tagli alla spesa sanitaria si decidono a livello nazionale.
Tutti assieme cittadini e istituzioni dovremo ragionarne, a lungo.
Valle del Sacco, 15 luglio 2015
SIN Valle del Sacco, la sentenza del TAR Lazio sul barrieramento idraulico a Colleferro
Comunicato Stampa
Rete per la Tutela della Valle del Sacco
SIN Valle del Sacco, il Tar Lazio si è pronunciato: il Ministero, non la Provincia di Roma, competente ad autorizzare lo scarico delle acque del sistema di barrieramento idraulico nel comprensorio industriale di Colleferro.
Il Tar del Lazio sede di Roma, con sentenza 3293/2015, approfondisce e riordina il contenzioso su quale sia l’organo competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque derivanti dal barrieramento idraulico (pump&treat) nelle attività di bonifica del SIN bacino del fiume Sacco.
Il ricorso 4525/2014 era stato proposto da Servizi Colleferro scpa e Secosvim SRL contro la Provincia di Roma, la Regione Lazio, il Ministero dell’Ambiente, in merito al diniego autorizzativo della Provincia di Roma del 5 febbraio 2014 su istanza del Servizi Colleferro scpa del 24 gennaio 2013.
Il Ministero dell’Ambiente e la Regione Lazio richiesero il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione di interesse sostenendone l’infondatezza.
Già nel 2013 segnalammo la vicenda a mezzo stampa e sulla trasmissione Ambiente Italia di Rai3, convinti allora che le autorizzazioni dovessero essere rilasciate dalla provincia di Roma, così come era stato esplicitato più volte in sede di Conferenze di Servizi e precisamente il 30 ottobre 2012 e il 5 agosto 2013.
Ora il Tar del Lazio interviene facendo riferimento all'art. 101 comma 5 del DLGS 152/2006, dicendo chiaramente che, nel caso specifico, le autorizzazioni devono essere rilasciate dal titolare della bonifica, vale a dire: nei due anni successivi al declassamento del SIN, gli Organi della Regione subentrati all’ex Ufficio Commissariale ed ora il Ministero dell’Ambiente per effetto di una sentenza del TAR che ne riporta la titolarità al dicastero.
Il punto nel quale la sentenza è più comprensibile anche ai non addetti ai lavori è il seguente.
“Va rilevato infine che quindi le acque MISE devono essere separate dalle altre acque, non entrare nel collettore consortile, venire depurate e poi essere immesse direttamente nel fosso Cupo e nel fiume Sacco, per considerarsi assimilate alle acque reflue industriali, non produrre un effetto di diluizione e venire dunque soggette per gli scarichi al regime autorizzatorio ordinario di competenza della Provincia.”
Sorge spontanea una domanda: cosa è successo in concreto in questi ultimi due anni?
La Secosvim ha realizzato il nuovo barrieramento entro il mese di ottobre 2012, mai entrato in funzione, in sostituzione di quello provvisorio, a proprie spese e spendendo circa 4,5 milioni di euro; lo scarico del nuovo sistema non risulta autorizzato e probabilmente deve essere adeguato secondo le indicazioni del TAR Lazio, ma a questo punto nemmeno quello provvisorio avrebbe le caratteristiche per essere autorizzato. Nell’attuale situazione, quindi, non è chiaro se i pozzi di barrieramento siano attivi e, nel caso, dove vengano scaricate le acque reflue; ciò lascia aperti molti interrogativi sui rischi di contaminazione delle falde acquifere sottostanti i siti di discarica.
Le preoccupazioni sono ancora maggiori in quanto a seguito del fermo amministrativo, determinato dal declassamento del SIN, per il sito denominato Arpa2 le attività di bonifica sono ancora lunghe per cui i rischi di contaminazione in falda salirebbero di livello.
Ci chiediamo, anche, cosa accade negli altri SIN in Italia, visto che in seguito a nostre indagini sembrerebbe che in casi analoghi siano le Province a rilasciare queste autorizzazioni, in difetto, quindi, rispetto alla normativa adottata dalla sentenza del Tar Lazio.
Questa storia di autorizzazioni dimostra, se ce ne fosse stato ancora bisogno, la fondatezza delle nostre preoccupazioni sullo stato di confusione in cui ha versato per anni il governo dei processi di bonifica delle aree inquinate della Valle del Sacco (vedi in particolare la vicenda della vecchia perimetrazione del SIN su cui ci siamo già espressi).
E’ opportuno allora, in attesa della conclusione del procedimento in corso di nuova perimetrazione del SIN, che il Ministero dell’Ambiente sciolga prioritariamente il nodo delle autorizzazioni allo scarico delle acque di barrieramento, verificando preventivamente lo stato di realizzazione e l’efficacia del barrieramento stesso, intervenendo se necessario a modificarlo, secondo le indicazioni del TAR Lazio.
La nostra associazione prende l’impegno di realizzare un percorso di approfondimento e sintesi sullo stato di attuazione delle caratterizzazioni e bonifica delle aree inquinate finalizzato alla piena condivisione delle conoscenze in merito tra le amministrazioni ed i cittadini.
Valle del Sacco, 22 maggio 2015
Allegato
In attesa della sentenza del TAR Lazio abbiamo ritenuto necessario chiedere all’ufficio competente della Provincia di Roma quale fosse la posizione dell’Ente in merito alle mancate autorizzazioni allo scarico nel depuratore consortile di Colleferro delle acque emunte dai barrieramenti idraulici per le attività di protezione delle falde acquifere sottostanti i siti di bonifica nel Comprensorio Industriale.
Alleghiamo di seguito la nostra richiesta e la risposta della Dott.ssa Maria Zagari per il Dipartimento IV “Tutela Acque, Suolo e Risorse Idriche”.
Un utile approfondimento per chi ha intenzione di comprendere i complessi meccanismi dei procedimenti di bonifica.
La nostra richiesta alla Provincia di Roma
Salve.
Le scrivo in merito alle autorizzazioni allo scarico nel depuratore consortile riguardo ai barrieramenti idraulici per le attività di bonifica nel Comprensorio Industriale di Colleferro, Sito di Interesse Nazionale "Bacino del Fiume Sacco".
Tra le varie documentazioni, Conferenze di Servizi prima della riclassificazione a Sito di competenza regionale, si evince che le citate autorizzazioni spettano alla Provincia di Roma. Ciò viene confermato anche dal Ministero dell'Ambiente.
Ci preme avere informazioni in merito alla Vs. posizione, in quanto la ASL RMG nel verbale di riunione tecnica dell'08.09.14, rilancia la necessità di intervenire causa eventuali problemi per le falde idriche sottostanti.
Certi di un Vs. positivo riscontro porgiamo cordiali saluti..
Alberto Valleriani
Presidente p.t. Ass. Rete per la Tutela della Valle del Sacco
Data, 03.11.2014
La risposta della Provincia di Roma
Dott.ssa Maria Zagari
dirigente del Servizio 2
"Tutela Acque, Suolo e Risorse Idriche"
Dipartimento IV della Provincia di Roma
La Provincia di Roma ha seguito l’intera vicenda della Valle del Sacco ed è stata rappresentata, nelle riunioni e conferenze di servizi indette dall’Ufficio Commissariale, dal Direttore del Dipartimento IV “Servizi di tutela e Valorizzazione dell’Ambiente”, che ha partecipato attivamente agli incontri esprimendo con chiarezza, in tutte le occasioni, la posizione della Provincia in applicazione della normativa vigente, di seguito illustrata.
In seguito alla cessazione dello stato di emergenza nella Valle del Sacco (30 ottobre 2012), il Consorzio Servizi Colleferro in data 24.1.2013 ha presentato al Servizio “Tutela Acque, Suolo e Risorse Idriche” della Provincia l’istanza di autorizzazione allo scarico per le acque reflue in corpo idrico superficiale. Dalla documentazione tecnica allegata all’istanza risultava che lo scarico origina dall’impianto di trattamento dove confluiscono:
1. le acque reflue industriali delle società consorziate;
2. le acque reflue domestiche delle società consorziate;
3. le acque di prima pioggia;
4. le acque “bianche” (acque meteoriche o acque di seconda pioggia).
5. le acque dei pretrattamenti terziari degli impianti di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) delle società obbligate alle operazioni di bonifica;
Le acque indicate ai punti 1, 2 e 3 sono disciplinate dalla parte III del D. Lgs. 152/2006 e, qualora rispettino tutte le condizioni ivi previste (compresa l’assenza di diluizione con altre acque di tipologia diversa ai sensi del comma 5 dell’art. 101), la competenza a rilasciare l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale spetta alla Provincia (c. 7 art. 124 D. Lgs. 152/2006).
Le acque “bianche” non sono soggette a trattamento depurativo e ad autorizzazione allo scarico (per il combinato disposto dal c. 3 art. 113 D. Lgs. 152/2006 e dall’art. 24 Norme di attuazione Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio adottato con DCR n. 42/2007) e pertanto non possono confluire nello stesso impianto di depurazione in cui confluiscono altre acque reflue soggette a trattamento e ad autorizzazione in quanto ne determinerebbero la diluizione, che è vietata dal comma 5 dell’art. 101 del D. Lgs. 152/2006;
Le acque degli impianti di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) delle operazioni di bonifica sono disciplinate dal titolo V (Bonifica dei siti inquinati) della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che, nella versione aggiornata attualmente vigente, al comma 4 dell’art. 243 statuisce che “Le acque emunte, convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.” Tali scarichi, devono, quindi, essere separati da altri scarichi in tutto il loro percorso (dal punto di prelievo al punto di immissione nel corpo recettore) e pertanto non possono confluire, a monte del depuratore, insieme alle acque reflue industriali, domestiche e di prima pioggia, ma devono essere trattati separatamente in un impianto di depurazione appositamente dedicato. Questa disposizione normativa trova giustificazione nel fatto che le acque degli impianti di MISE, normalmente caratterizzati da alte portate e bassa concentrazione di inquinanti, determinerebbero la diluizione delle acque reflue industriali, domestiche e di prima pioggia, vietata dal comma 5 dell’art. 101 del D. Lgs. 152/2006.
L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per le acque di MISE è indicata dall’art. 242 comma 7 del D. Lgs. 152/2006 che recita: “…omissis…. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. …omissis, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde”.
Per le motivazioni esposte sopra, lo scarico consortile non risulta conforme alle indicazioni della parte terza del D. Lgs. 152/2006 che disciplina gli scarichi di acque reflue, e per tale motivo è stato autorizzato dall’Ufficio commissariale in virtù dei propri poteri di deroga. Cessati tali poteri e scadute le autorizzazioni rilasciate dall’ufficio commissariale, per essere autorizzato in via ordinaria lo scarico deve essere opportunamente modificato per renderlo conforme alle disposizioni della parte III del D. Lgs. 152/2006.
Infatti, come già specificato dal rappresentante della Provincia di Roma nell’incontro del 14 giugno 2013 e nella Conferenza dei Servizi del 5 agosto 2013 presso l’Ufficio Valle del Sacco della Regione, e formalizzato nei rispettivi verbali, il decreto del fare (L. 9 agosto 2013 n. 98) si è limitato a chiarire che le acque degli impianti di MISE “sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”, cioè possono essere scaricate in corpo recettore (fognatura, corpo idrico o suolo) applicando i limiti tabellari previsti dalla parte III del D. Lgs. 152/2006 per tale tipologia di reflui (tabella 3 o 4 dell’All. V alla parte III a seconda della tipologia e delle caratteristiche del corpo recettore). Nessuna modifica è stata apportata dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 alla disciplina autorizzatoria, che pertanto resta disciplinata dal comma 4 dell’art. 242 del titolo V (Bonifica dei siti inquinati) della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Pertanto, spetta alla Regione (c.7 art. 242) la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque degli impianti di MISE, che devono essere separati da altri scarichi in tutto il loro percorso (comma 4 dell’art. 243) e devono rispettare i limiti previsti per le acque reflue industriali dalla parte III del D. Lgs. 152/2006 (tab. 3 o tab. 4 dell’all. V alla parte III a seconda delle caratteristiche del corpo recettore).
Per le motivazioni sopra indicate, lo scarico consortile non rispetta le condizioni previste dalla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e l’istanza presentata dal Consorzio Servizi Colleferro alla Provincia il 24.01.2013 avrebbe dovuto essere rigettata, non avendo la Provincia i poteri di deroga posseduti dall’Ufficio Commissariale. La Provincia, per contribuire alla definizione del problema e per andare incontro alle esigenze del Consorzio Servizi Colleferro, con nota prot. 33814 del 06/03/2013 si è fatto carico di interessare della questione il Ministero dell’Ambiente, unica amministrazione titolata a valutare la situazione essendo la tutela dell’ambiente competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 c. 2 lettera s) della Costituzione Italiana.
La risposta del Ministero dell’Ambiente, che con nota del 14 marzo 2014 ha trasmesso l’istanza alla Regione Lazio “per il seguito di competenza”, è in linea con l‘interpretazione che la Provincia di Roma ha espresso nell’ambito delle riunioni e della Conferenza di Servizi indette dall’Ufficio Regionale per gli adempimenti previsti dall’OCDPC n. 61 del 14.03.2013.
Lo scarico consortile potrà essere autorizzato dalla Provincia di Roma in via ordinaria ai sensi della parte terza del D. Lgs. 152/2006 solo dopo la sua separazione dalle acque meteoriche (che non necessitano di trattamento ed autorizzazione) e dalle acque del barrieramento idraulico (che devono essere autorizzate, separatamente, dall’Autorità competente ad approvare i progetti di bonifica nell’ambito di tali progetti).
La Provincia di Roma purtroppo non ha partecipato con un proprio rappresentante alla riunione dell’8 settembre 2014 presso il Ministero dell'Ambiente a causa di disguidi nel passaggio di consegne al nuovo direttore del dipartimento IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” a seguito del pensionamento del precedente direttore. La Provincia chiederà al Ministero dell'Ambiente la rettifica del verbale nella parte in cui indica la Provincia come ente competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di MISE.
Data, 06.11.2014