Processo Valle del Sacco, la difesa ci prova ancora.


Comunicato Stampa Retuvasa
 
Processo Valle del Sacco, scampata la prescrizione la difesa presenta elementi di incostituzionalità.

 
 

Il Giudice Coderoni del Tribunale di Velletri nell’udienza del 22 ottobre scorso sul processo Valle del Sacco ha respinto le istanze della difesa sulla prescrizione.
Questa decisione era auspicabile ma anche piuttosto scontata. Le parti civili avevano percepito, infatti, da parte della difesa, un tentativo di forzare la mano al procedimento senza avere nelle mani una carta valida per affossarlo. Avvalora tale ipotesi, il nuovo tentativo avanzato, nella stessa udienza, dai legali degli imputati successivamente alla sentenza del Giudice.
 
La nuova istanza ha in qualche modo gelato l’aula, non tanto per l’ammissibilità quanto per l’improbabile accettazione della stessa, a dimostrazione che si sta in tutti i modi cercando di allungare i tempi per giungere ad una prescrizione per decorrenza dei termini, in vista degli interrogatori degli imputati e della sentenza di primo grado.
 
In breve la difesa ha presentato la richiesta di incostituzionalità dell’art. 157 comma 6 della Legge 251/2005, meglio conosciuta come Legge ex Cirielli che declassificava in termini di prescrizioni alcuni reati, ma che per i reati contestati agli imputati, artt. 416 e 417 cpp, ne raddoppiava i termini.
La modifica in questione è stata introdotta nel corso degli ultimi passaggi parlamentari, allo scopo di evitare che con la riforma potessero prescriversi alcuni delitti di notevole rilievo sociale quali ad esempio i disastri, quindi anche quello ambientale.
Essa si giustificava con la circostanza che tali reati richiedono di norma una complessa attività di indagine, con il conferimento di incarichi peritali, istruttorie complesse, il che non giova certamente ad un celere accertamento dei fatti.
Secondo il nostro parere la difesa presenta elementi di incostituzionalità sul regime differenziato di prescrizione appellandosi alla violazione del principio di eguaglianza di cui all’ art. 3 Cost., che impone un trattamento sanzionatorio (comprensivo anche dei termini prescrizionali) proporzionato alla gravità del fatto.
 
A questo punto il Giudice ha rimandato il tutto alla prossima udienza del 19 novembre nella quale si dovrà pronunciare se rigettare la richiesta della difesa oppure rimandare il giudizio di costituzionalità alla Corte Costituzionale.
 
C’è da dire che l’eccezione sollevata potrebbe fare giurisprudenza, ma a parere dei legali dell’accusa che possono presentare memoria fino a dieci giorni prima dell’udienza, non sussistono elementi fondanti affinché venga ammessa, e pertanto il processo deve continuare senza ulteriori interruzioni provocatorie fino al primo grado di giudizio.

 

Valle del Sacco, 07.11.2015
 


Comunicato Stampa Retuvasa
 
Processo Valle del Sacco, scampata la prescrizione la difesa presenta elementi di incostituzionalità.

 
 

Il Giudice Coderoni del Tribunale di Velletri nell’udienza del 22 ottobre scorso sul processo Valle del Sacco ha respinto le istanze della difesa sulla prescrizione.
Questa decisione era auspicabile ma anche piuttosto scontata. Le parti civili avevano percepito, infatti, da parte della difesa, un tentativo di forzare la mano al procedimento senza avere nelle mani una carta valida per affossarlo. Avvalora tale ipotesi, il nuovo tentativo avanzato, nella stessa udienza, dai legali degli imputati successivamente alla sentenza del Giudice.
 
La nuova istanza ha in qualche modo gelato l’aula, non tanto per l’ammissibilità quanto per l’improbabile accettazione della stessa, a dimostrazione che si sta in tutti i modi cercando di allungare i tempi per giungere ad una prescrizione per decorrenza dei termini, in vista degli interrogatori degli imputati e della sentenza di primo grado.
 
In breve la difesa ha presentato la richiesta di incostituzionalità dell’art. 157 comma 6 della Legge 251/2005, meglio conosciuta come Legge ex Cirielli che declassificava in termini di prescrizioni alcuni reati, ma che per i reati contestati agli imputati, artt. 416 e 417 cpp, ne raddoppiava i termini.
La modifica in questione è stata introdotta nel corso degli ultimi passaggi parlamentari, allo scopo di evitare che con la riforma potessero prescriversi alcuni delitti di notevole rilievo sociale quali ad esempio i disastri, quindi anche quello ambientale.
Essa si giustificava con la circostanza che tali reati richiedono di norma una complessa attività di indagine, con il conferimento di incarichi peritali, istruttorie complesse, il che non giova certamente ad un celere accertamento dei fatti.
Secondo il nostro parere la difesa presenta elementi di incostituzionalità sul regime differenziato di prescrizione appellandosi alla violazione del principio di eguaglianza di cui all’ art. 3 Cost., che impone un trattamento sanzionatorio (comprensivo anche dei termini prescrizionali) proporzionato alla gravità del fatto.
 
A questo punto il Giudice ha rimandato il tutto alla prossima udienza del 19 novembre nella quale si dovrà pronunciare se rigettare la richiesta della difesa oppure rimandare il giudizio di costituzionalità alla Corte Costituzionale.
 
C’è da dire che l’eccezione sollevata potrebbe fare giurisprudenza, ma a parere dei legali dell’accusa che possono presentare memoria fino a dieci giorni prima dell’udienza, non sussistono elementi fondanti affinché venga ammessa, e pertanto il processo deve continuare senza ulteriori interruzioni provocatorie fino al primo grado di giudizio.

 

Valle del Sacco, 07.11.2015