Prescrizioni VAS Piano Rifiuti Regione Lazio-BURL n.25 del 07.07.2011-Parte III

                            

Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale StrategicaValutazione Ambientale Strategica (VAS) Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio. Parere Motivato


Prescrizioni VAS Piano Rifiuti Regione Lazio – BURL n. 25 – 07.07.2011 (trascritto da Retuvasa)

 
                            

Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale StrategicaValutazione Ambientale Strategica (VAS) Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio. Parere Motivato


Prescrizioni VAS Piano Rifiuti Regione Lazio – BURL n. 25 – 07.07.2011 (trascritto da Retuvasa)

 

 

1)         Le ZPS (Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva 79/409/CE) sono da considerarsi “fattori escludenti” nella localizzazione di nuovi impianti e discariche, fatte salve le discariche per inerti per le quali è comunque necessaria la procedura di Valutazione di incidenza;
 
2)         I SIC e le ZSC (Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione definiti dall’art.2 del DPR 357/1997) sono da considerarsi “fattori escludenti” nella localizzazione di nuovi impianti e discariche;
 
3)         Qualsiasi intervento o progetto di realizzazione di impianti e/o discariche, nonché ampliamenti dei medesimi nei Siti della Rete Natura 2000, da effettuarsi in deroga, secondo quanto stabilito all’art. 1 del DM 17 Ottobre 2007, ai criteri di localizzazione individuati dal piano, deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di incidenza;
 
4)         La delimitazione dei SubATO dovrà intendersi NON prescrittiva ma modificabile, a seguito di motivata richiesta da parte dei Comuni interessati, secondo una logica di prossimità agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani nell’ottica di una delimitazione in Sub ambiti da intendersi come aree del territorio all’interno delle quali organizzare i servizi di raccolta e garantire l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 
5)         Si dovrà considerare, nell’analisi del contesto di riferimento e con particolare riferimento alle isole pontine, le specifiche peculiarità del contesto ambientale delle stesse nonché le ripercussioni derivanti da tale caratterizzazione sul sistema di gestione dei rifiuti. Particolare attenzione dovrà essere riservata all’analisi delle ripercussioni sul sistema di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
 
6)         Il Rapporto Ambientale dovrà considerare, nell’analisi di coerenza esterna, il Piano di Assetto idrogeologico con particolare riferimento alle aree caratterizzate da rischio idraulico presenti nel territorio regionale;
 
7)         Il Rapporto Ambientale al fine di caratterizzare in modo esaustivo il territorio regionale, in ordine a tutti i suoi elementi di sensibilità e caratterizzazione, dovrà, integrando gli specifici capitoli inerenti l’analisi delle aree protette e la biodiversità, analizzare e tenere conto delle reti ecologiche presenti nello stesso;
 
8)         Il Rapporto Ambientale, dovrà fornire, con maggiore dettaglio specificazioni inerenti il ruolo degli Enti Territoriali nel governo dei processi di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla vigente normativa di settore ed alle ripercussioni e correlazioni che da tali assunti ne conseguono sul piano;
 
9)         Si dovrà modificare, in relazione agli obiettivi definiti nel Piano, l’obiettivo di raccolta differenziata adeguandolo alle prescrizioni normative vigenti, con le conseguenti modifiche in termini di modifiche di ripartizione dei flussi coinvolti. Si dovrà, inoltre, correlare agli stessi, specifiche strategie e azioni attuabili dal piano stesso;
 
10)       Per quanto concerne il piano di monitoraggio, oltre a dover lo stesso prevedere specificatamente le risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione per tutto l’orizzonte temporale di esercizio, ed oltre a dover prevedere una formulazione di reportistica con cadenza annuale, si dovranno prevedere indicatori finalizzati al controllo di tutte le componenti ambientali significativamente interessate dalle azioni di piano, nonché per le stesse, specifiche misure correttive. Inoltre, in considerazione della struttura del piano, ed alle modalità di intervento ad esso determinate, si ritiene di dover porre particolare attenzione, nel piano di monitoraggio.
 
            ai seguenti obiettivi:
 

  • obiettivo di riduzione
  • obiettivi di raccolta differenziata
  • obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio
  • obiettivi inerenti il trattamento dei rifiuti indifferenziati
  • obiettivo di autosufficienza regionale per lo smaltimento in discarica e alle seguenti variabili:
  • entrata in esercizio dei singoli impianti
  • tempistica entrata in esercizio impianti
  • autorizzazione di impianti
  • fabbisogno, capacità impiantistica e localizzazione
  • capacità volumetrie discariche
  • capacità operativa degli impianti
  • recupero della FOS
  • capacità di trattamento termico
  • flussi di produzione dei rifiuti

 
11)       Nel piano di monitoraggio dovranno essere individuate le figure e le relative responsabilità sia in ordine alla realizzazione del monitoraggio che alla relativa reportistica;
 
12)       Il Rapporto Ambientale dovrà contenere un paragrafo dedicato alla rappresentazione della procedura di VAS seguita ed alle modalità di interazione tra la stessa e il processo di formazione del Piano oltre che la indicazione dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti;
 
13)       Il Rapporto Ambientale dovrà prevedere un paragrafo nel quale esplicitare la sintesi elle ragioni della scelta fra le alternative individuate nonché una descrizione di come è stata effettuata la valutazione rispetto alle alternative di piano. Inoltre, tenuto conto delle specifiche esigenze conoscitive del piano, si dovranno rappresentare eventuali difficoltà riscontrate nella raccolta delle informazioni necessarie ai fini delle determinazioni di Piano;
 
14)       Integrare il Piano con le informazioni inerenti il “Programma per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti” della Provincia di Roma e con quelle relative al “Piano di prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani” della Provincia di Viterbo;
 
15)       Il Piano regionale dovrà tener conto, e quantificare , mediante apposita modalità di calcolo, le scorie da termovalorizzatore;
 
16)       Il Piano dovrà prevedere degli strumenti di dettaglio finalizzati alla definizione delle modalità dei servizi di raccolta previsti, con particolare riferimento ai servizi di raccolta differenziata di tipo domiciliare;
 
17)       Integrare le valutazioni inerenti le quantità trattate dagli impianti di compostaggio con le informazioni ed i dati contenuti nel “Rapporto rifiuti Urbani 2009” – Fonte ISPRA;
 
18)       L’autorità procedente dovrà garantire il recepimento delle osservazioni pervenute in fase di scoping da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;
 
19)       In relazione all’indicazione dei flussi avviati a tritovagliatura nell’anno 2011 nel SubATO Latina, dovrà essere specificata la percentuale di rifiuto indifferenziato che subirà il pretrattamento, e di contro tenerne conto ai fini della determinazione di piano;
 
20)       Verificare, in relazione agli obiettivi di Piano rispetto alla pianificazione dei RUB del 2005, la coerenza degli obiettivi fissati dal Programma regionale RUB di cui al Decreto n. 12 del 8/03/05 con gli obiettivi di piano regionale ed alle eventuali modifiche di competenza;
 
21)       Con riferimento alle tipologie ed alle quantità di rifiuti speciali ed impianti ad essi dedicati, il piano dovrà tenere conto di tutte le fonti informative possibili, con particolare riferimento al “Rapporto Rifiuti Speciali 2010” relativo al biennio 2007/2008 (ISPRA aprile 2011);
 
22)       Il piano dovrà tenere conto degli aggiornamenti normativi in materia di rifiuti speciali, con particolare riferimento a RAEE, rifiuti sanitari e veicoli fuori uso;
 
23)       Specificare e dettagliare il quadro di azione del piano in ordine ai limiti di intervento da esso scelti ed ai rimandi ad enti e ad altre tipologie di piano, avendo cura di dettagliare ruoli, competenze e specifiche settoriali di intervento nonché di dettaglio di azione;
 
24)       Il Rapporto Ambientale dovrà riportare un quadro di correlazione tra obiettivi e azioni di piano evidenziante gli impatti significativi, da essi derivanti, in relazione ad ogni componente interessata;
 
25)       I piani previsti e sotto-ordinati al piano regionale di gestione dei rifiuti, dovranno essere sottoposti a valutazione ambientale strategica;
 
26)       Adeguare il Piano regionale dei rifiuti al D.lgs. n. 205/2010 di recepimento della Direttiva Europea sui rifiuti 2008/98/CE;
 
27)       Fornire specifica evidenza delle modalità di adeguamento del piano alla procedura di infrazione comunitaria di cui alla sentenza del 14 giugno 2007 n. 2002/2284 causa C82/06;
 
28)       Fornire maggiore dettaglio informativo in merito al settore dell’usato regionale e ad eventuali azioni da intraprendere con specifico riferimento a tale settore;
 
29)       Fornire maggiore dettaglio informativo inerente agli “ecocentri”, con particolare riferimento al ruolo e agli aspetti organizzativi generali degli stessi rispetto alle strategie per l’incremento della raccolta differenziata;
 
30)       Rivalutare, a seguito della esclusione tra quelli previsti dell’impianto di compostaggio nel comune di Olevano Romano (RM), il flusso dei rifiuti derivanti dalla raccolta dell’organico e dell’offerta di trattamento dello stesso sul territorio regionale.
 
 
Colleferro, 14 luglio 2011