Valle del Sacco, stop al processo.


Comunicato Stampa

Rete per la Tutela della Valle del Sacco (Retuvasa)
Unione Giovani Indipendenti (UGI)

 
 Valle del Sacco, stop al processo.
 

 

 
Contrariamente a quanto si attendevano le parti civili del processo Valle del Sacco, il Giudice dott. Mario Coderoni, nell’udienza del 19 novembre scorso ha sospeso di fatto il dibattimento accogliendo l’istanza della difesa sulla legittimità costituzionale dell’art. 157 comma 6 codice penale (ex. Legge Cirielli). Abbiamo atteso questo tempo nel comunicare per ottenere l’atto emesso e valutarne approfonditamente ogni sua parte.In un’ordinanza di 11 pagine il Giudice ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale” dell’articolo in questione, nella parte in cui si stabilisce il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di disastro colposo in relazione alla fattispecie dolosa, anche se ha specificato che il caso citato dalla sentenza della Corte non è del tutto identico a quello che riguarda il nostro processo.
 
Attualmente il nostro sistema giuridico non prevede termini prescrizionali diversi a seconda del dolo o della colpa, ad esempio le lesioni dolose e colpose hanno lo stesso termine prescrizionale.
 
Il Giudice, però, ha ripreso come esempio la sentenza della Corte Costituzionale, la n. 143 del 28.05.2014, che dichiarava illegittima la disparità dei termini di prescrizione tra incendio doloso e incendio colposo, più lunghi per quest’ultimo di minore rilevanza rispetto al primo.
 
Prima della Legge ex Cirielli il disastro doloso prevedeva tempi di prescrizione di 12 anni elevabile a 15 anni per la presenza di atti interruttivi; quello colposo era di 6 anni elevabile a 7 anni e 6 mesi.
Con l’introduzione del comma 6 la prescrizione diventa di un massimo di 15 anni per entrambi i reati.
 
Con la Legge ex Cirielli i termini di prescrizione sono stati resi univoci per entrambi i tipi di reato e ciò può andare a travalicare il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Questa è l’eccezione della difesa.
 
Di fatto le vicende oggetto del presente processo si pongono a cavallo tra le due discipline della prescrizione succedutosi nel tempo, tra il 2005 e il 2008, prima e dopo la Legge ex Cirielli.
Per quanto riguarda la condotta degli imputati se la Corte Costituzionale dovesse dichiarare illegittimo il comma 6 dell’articolo 157, i termini di prescrizione tornerebbero a 7 anni e 6 mesi, di conseguenza i reati sarebbero prescritti, anche quelli con condotta colposa del 2008.
 
Inoltre nel decadimento del processo potrebbe ancora intervenire la verifica della data di consumazione del reato che se ricondotta ad anni antecedenti riportati nel capo di imputazione, renderebbe prescritte alcune condotte rilevanti ascrivibili agli imputati, con conseguente decadimento.
 
Come ci si può rendere conto la materia è abbastanza complessa, di certo è che il processo viene rimandato in decisione alla Corte Costituzionale, con notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati.
L’unico dato positivo è che vengono sospesi i termini di prescrizione, quindi le parti civili sotto questo profilo sono salvaguardate.
 
Tuttavia nelle more della decisione tante cose potrebbero succedere, se ad esempio dovesse cambiare il Giudice, l'intera istruttoria dibattimentale dovrebbe essere rinnovata e in quel caso la prescrizione non sarebbe sospesa.
In conclusione, essendo tale questione già stata proposta alla Corte Costituzionale in altri procedimenti, le parti civili confidavano che il Tribunale l’avrebbe ritenuta infondata per consentire la prosecuzione del processo. Una simile soluzione non avrebbe infatti determinato alcun pregiudizio alla difesa degli imputati e avrebbe salvaguardato la posizione delle parti civili.
Ciò non è stato.
 
A questo punto è da valutare se non sia davvero il caso di trasferire le azioni delle parti civili nella sede a loro deputata, vale a dire il Tribunale civile e anche nei confronti di soggetti che non sono stati minimamente sfiorati dalle indagini, ma che hanno certamente una grande responsabilità per quanto i cittadini della Valle del Sacco hanno dovuto e continuano a subire.
 
    
 
Valle del Sacco, 10.01.2016
 

Comunicato Stampa

Rete per la Tutela della Valle del Sacco (Retuvasa)
Unione Giovani Indipendenti (UGI)

 
 Valle del Sacco, stop al processo.
 

 

 
Contrariamente a quanto si attendevano le parti civili del processo Valle del Sacco, il Giudice dott. Mario Coderoni, nell’udienza del 19 novembre scorso ha sospeso di fatto il dibattimento accogliendo l’istanza della difesa sulla legittimità costituzionale dell’art. 157 comma 6 codice penale (ex. Legge Cirielli). Abbiamo atteso questo tempo nel comunicare per ottenere l’atto emesso e valutarne approfonditamente ogni sua parte.In un’ordinanza di 11 pagine il Giudice ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale” dell’articolo in questione, nella parte in cui si stabilisce il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di disastro colposo in relazione alla fattispecie dolosa, anche se ha specificato che il caso citato dalla sentenza della Corte non è del tutto identico a quello che riguarda il nostro processo.
 
Attualmente il nostro sistema giuridico non prevede termini prescrizionali diversi a seconda del dolo o della colpa, ad esempio le lesioni dolose e colpose hanno lo stesso termine prescrizionale.
 
Il Giudice, però, ha ripreso come esempio la sentenza della Corte Costituzionale, la n. 143 del 28.05.2014, che dichiarava illegittima la disparità dei termini di prescrizione tra incendio doloso e incendio colposo, più lunghi per quest’ultimo di minore rilevanza rispetto al primo.
 
Prima della Legge ex Cirielli il disastro doloso prevedeva tempi di prescrizione di 12 anni elevabile a 15 anni per la presenza di atti interruttivi; quello colposo era di 6 anni elevabile a 7 anni e 6 mesi.
Con l’introduzione del comma 6 la prescrizione diventa di un massimo di 15 anni per entrambi i reati.
 
Con la Legge ex Cirielli i termini di prescrizione sono stati resi univoci per entrambi i tipi di reato e ciò può andare a travalicare il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Questa è l’eccezione della difesa.
 
Di fatto le vicende oggetto del presente processo si pongono a cavallo tra le due discipline della prescrizione succedutosi nel tempo, tra il 2005 e il 2008, prima e dopo la Legge ex Cirielli.
Per quanto riguarda la condotta degli imputati se la Corte Costituzionale dovesse dichiarare illegittimo il comma 6 dell’articolo 157, i termini di prescrizione tornerebbero a 7 anni e 6 mesi, di conseguenza i reati sarebbero prescritti, anche quelli con condotta colposa del 2008.
 
Inoltre nel decadimento del processo potrebbe ancora intervenire la verifica della data di consumazione del reato che se ricondotta ad anni antecedenti riportati nel capo di imputazione, renderebbe prescritte alcune condotte rilevanti ascrivibili agli imputati, con conseguente decadimento.
 
Come ci si può rendere conto la materia è abbastanza complessa, di certo è che il processo viene rimandato in decisione alla Corte Costituzionale, con notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati.
L’unico dato positivo è che vengono sospesi i termini di prescrizione, quindi le parti civili sotto questo profilo sono salvaguardate.
 
Tuttavia nelle more della decisione tante cose potrebbero succedere, se ad esempio dovesse cambiare il Giudice, l'intera istruttoria dibattimentale dovrebbe essere rinnovata e in quel caso la prescrizione non sarebbe sospesa.
In conclusione, essendo tale questione già stata proposta alla Corte Costituzionale in altri procedimenti, le parti civili confidavano che il Tribunale l’avrebbe ritenuta infondata per consentire la prosecuzione del processo. Una simile soluzione non avrebbe infatti determinato alcun pregiudizio alla difesa degli imputati e avrebbe salvaguardato la posizione delle parti civili.
Ciò non è stato.
 
A questo punto è da valutare se non sia davvero il caso di trasferire le azioni delle parti civili nella sede a loro deputata, vale a dire il Tribunale civile e anche nei confronti di soggetti che non sono stati minimamente sfiorati dalle indagini, ma che hanno certamente una grande responsabilità per quanto i cittadini della Valle del Sacco hanno dovuto e continuano a subire.
 
    
 
Valle del Sacco, 10.01.2016